Unioni Civili e Convivenze di Fatto

Dal 5 giugno 2016 è in vigore la legge n. 76/2016, conosciuta come legge Cirinnà, che ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica per le unioni civili tra persone dello stesso sesso e per le convivenze di fatto tra persone di sesso diverso e persone dello stesso sesso, riconoscendo – per entrambe – una serie di diritti e doveri civili.

L’unione civile tra persone dello stesso sesso

L’unione civile è un istituto giuridico analogo al matrimonio, che riconosce alle coppie omosessuali la possibilità di costituire un vincolo con effetti civili.
Essa si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni, e viene registrata negli atti dello stato civile.
L’unione civile può essere istituita solo tra due persone dello stesso sesso, che siano entrambe maggiorenni. Già qui si evidenzia una prima differenza con l’istituto del matrimonio, che ammette in casi particolari il matrimonio del soggetto che abbia raggiunto i sedici anni di età (anche se oramai si tratta di un istituto desueto).

Le parti acquistano, con l’unione, gli stessi diritti e doveri previsti per i coniugi, tra i quali possiamo annoverare l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, – salvo l’obbligo di fedeltà e la collaborazione nell’interesse della famiglia che non sono stati richiamati –  la coabitazione e contribuzione ai bisogni comuni, in proporzione alle capacità di ciascuno. 

Anche per gli uniti civilmente il regime patrimoniale previsto dalla legge è la comunione dei beni, salvo la scelta di un differente regime (separazione, comunione convenzionale, o anche l’istituzione di un fondo patrimoniale, argomenti per cui si rinvia al capitolo “Regime Patrimoniale della Famiglia”).
In caso di scelta di un regime patrimoniale differente rispetto alla comunione legale dei beni, la legge Cirinnà rinvia agli art. 162 e seguenti del Codice civile. È pertanto richiesta la forma dell’atto pubblico. Si ritiene, in aggiunta, che debba applicarsi la norma di cui all’art. 48 della l. 1913 n. 89 (cd. “legge notarile”), anche se non espressamente richiamata, la quale richiede la presenza di due testimoni in caso di convenzioni matrimoniali. Si badi, inoltre, che nel caso delle unioni civili il legislatore parla di “convenzioni patrimoniali”, volendo prevedere una differenza di terminologia rispetto alle più note, ma nella sostanza identiche, “convenzioni matrimoniali”.
La convenzione patrimoniale ricevuta dal notaio verrà pertanto annotata a margine dell’atto di unione civile e trascritta ai sensi dell’art. 2647 del Codice civile in caso di sussistenza di beni immobili. 

Un altro aspetto fondamentale, regolato dalla legge Cirinnà, riguarda le norme in tema di successione. Il comma 21 dell’art. 1 della legge estende all’unito civilmente l’intera disciplina prevista per il coniuge.
L’unito civilmente ha diritto ad una quota legittima di eredità in mancanza di testamento, che varia a seconda del numero degli eredi, nonché ha diritto ad una quota necessaria, ovvero una quota minima, anche contrariamente a quanto disposto dal defunto in vita mediante donazioni o per testamento. Inoltre, l’unito civile ha diritto d’uso e d’abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 c.c.).
L’unito civilmente beneficia altresì della franchigia di un milione sull’imposta di successione e dell’aliquota del 4% sui valori che superano la franchigia (ferme restando le imposte ipotecarie e catastali in presenza di beni immobili). 

La legge in sostanza ha equiparato le unioni civili al matrimonio in quasi tutti gli ambiti giuridici, fiscali e successori, pur mantenendo una differenza terminologica.

Le convivenze di fatto

La legge Cirinnà ha disciplinato anche le convivenze di fatto, riconoscendo diritti e tutele a coppie – eterosessuali o omosessuali – non sposate né unite civilmente, che vivono stabilmente insieme.

La convivenza è una situazione di fatto che necessita solo di accertamento, a differenza del matrimonio e dell’unione civile che si costituiscono.
I presupposti affinché esista una convivenza di fatto sono indicati dal comma 36 dell’art. 1 della legge Cirinnà. In buona sostanza sono conviventi di fatto:
– due persone maggiorenni;
– unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
– non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione;
– non vincolate da rapporti di matrimonio o unione civile (tra di loro o con altri);
– che convivono stabilmente. 

In presenza dei presupposti sopra elencati le coppie possono formalizzare la loro convivenza mediante dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile (comma 37). La dichiarazione anagrafica, pur non essendo necessario presupposto per la sussistenza della convivenza di fatto, è utile per fornire la prova necessaria all’accertamento della stabile convivenza. Ad esempio, è sicuramente necessaria ove le parti vogliano procedere alla stipula di un contratto di convivenza, di cui si dirà in seguito. 

La disciplina delle convivenze di fatto si configura strutturalmente come un minus rispetto agli istituti del matrimonio e dell’unione civile. Ciononostante, il legislatore ha ritenuto opportuno riconoscere ai conviventi specifiche situazioni giuridiche soggettive, sia attive sia passive, in ragione della crescente diffusione e rilevanza sociale di tali formazioni familiari.
Sono previsti gli stessi diritti del coniuge nell’ambito del diritto penitenziario, oltre che il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali negli ospedali e le altre strutture di assistenza, che siano pubbliche o private.
In caso di morte, il convivente di fatto, non è soggetto successibile per legge, per cui non diviene erede a meno che non sia stato designato tale nel testamento. In tal caso, non beneficia di franchigia di un milione o aliquota al 4% ma paga le imposte sulla successione con aliquota all’8%, come gli estranei. Tuttavia, il convivente ha diritto ad abitare per un periodo minimo di due anni (tre, in caso di figli minori o disabili) e massimo di cinque anni, a seconda della durata della convivenza nella casa di comune convivenza di proprietà del defunto. Ha inoltre facoltà di succedere nel contratto di locazione in qualità di conduttore.
Alcune fattispecie regolatorie delle convivenze di fatto derivano non dalla legge Cirinnà, bensì da norme più risalenti nel tempo. Un esempio rilevante è quello dell’articolo 708 del codice civile, inserito con l. 2004 n. 6, il cui primo comma individua tra i soggetti che possono essere designati dallo stesso interessato come amministratori di sostegno, anche la persona stabilmente convivente. La legge Cirinnà ha chiarito che il convivente, anche in mancanza di designazione, possa essere nominato curatore, tutore o amministratore di sostegno. 

La legge Cirinnà nell’ambito delle convivenze di fatto ha altresì disciplinato il cd. contratto di convivenza. Ai sensi del comma 50 dell’art. 1 della legge, le coppie possono stipulare un contrato di convivenza, disciplinandovi i loro rapporti patrimoniali.
L’elemento veramente innovativo sta nel fatto che i conviventi possano prevedere un regime di comunione legale. Si ritiene, invece che non sia ammissibile convenire un regime di comunione convenzionale o costituire un fondo patrimoniale, dal momento che questi istituti non sono stati espressamente menzionati dal legislatore.
Il contratto di convivenza può invece contenere una regolamentazione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alle capacità di lavoro professione o casalingo, disciplinando, ad esempio, la percentuale in cui ciascuno è tenuto a provvedere alle spese comuni.
Il contratto contiene inoltre l’indicazione della comune residenza.
Al contratto di convivenza non possono essere apposti termini o condizioni. Secondo alcuni, la ratio di tale previsione sarebbe la tutela dei terzi, e che pertanto la norma deve essere intesa in tal senso: sono vietati i termini e le condizioni apposti all’intero contratto, alla clausola del regime patrimoniale, ma sono legittimi apposti ad altre clausole all’interno del negozio.
S’intende che il contratto di convivenza non può avere una durata determinata.
La legge prevede cause legali di risoluzione del contratto di convivenza, che sono:
– l’accordo delle parti;
– il recesso unilaterale;
– il matrimonio o l’unione civile tra gli stessi conviventi o tra uno dei conviventi e un altro soggetto;
– la morte di uno dei conviventi.
Inoltre, il contratto di convivenza è nullo ove:
– uno o entrambi i conviventi siano coniugati, uniti civilmente o parti di un altro contratto di convivenza;
– non sussistano i presupposti della convivenza di fatto;
– uno dei conviventi sia minore;
– uno dei conviventi sia interdetto;
– uno dei conviventi sia stato condannato a uno dei delitti di cui all’art. 88 del codice civile. 

Venendo ora alla forma, il contratto di convivenza deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio oppure da un avvocato. È tuttavia bene ricordare che ove il contratto preveda trasferimenti immobiliari la competenza rimane esclusivamente quella del notaio. Ai fini pubblicitari il notaio che ha ricevuto o autenticato il contratto deve provvedere a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi dieci giorni, affinché il medesimo venga iscritto nei registri anagrafici. 

Infine, è opportuna una menzione agli aspetti fiscali che possono incidere sul contratto di convivenza. Sul punto la norma non ha fornito alcuna indicazione. Il convivente è considerato estraneo, per cui gli atti di donazione o gratuiti, nonché la successione, sconteranno un’imposta pari all’8% e nessuna franchigia.
La dottrina si è chiesta se al contratto di convivenza si possa applicare in via analogica per identità di ratio l’esenzione di cui all’art. art. 19 della legge n.74/87 (esenzione da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, al divorzio e alle successive modifiche delle condizioni). Ciò in ragione del fatto che il contratto di convivenza è funzionale altresì a regolare i rapporti patrimoniali tra i due conviventi nella previsione di un futuro scioglimento del rapporto affettivo. Ad oggi, tuttavia, la tesi non può essere confermata in assenza di un intervento legislativo o quantomeno un orientamento in tal senso da parte della Agenzia delle Entrate.