Riforma dell’azione di restituzione

La tutela dei legittimari

Il nostro ordinamento prevede come interesse pubblico la tutela dei legittimari, ovvero una determinata categoria di soggetti che hanno, al momento dell’apertura della successione di un determinato de cuius, diritto ad una quota di riserva del patrimonio ereditario.

Detti soggetti sono individuati nel coniuge, i figli e gli ascendenti in mancanza dei figli. 

La quota di riserva è identificata come un attivo patrimoniale, che si calcola attraverso lo strumento della riunione fittizia e dell’imputazione ex se.
Il legittimario, al fine di verificare se sia stato leso nei suoi diritti, deve effettuare il seguente calcolo: sommare tutto il cd. relictum, ovvero il patrimonio attivo del de cuius, sottrarvi gli eventuali debiti, ed aggiungervi eventuali donazioni disposte in vita dal de cuius. Ai fini di questo calcolo il legislatore prevede una serie di regole puntuali, la cui illustrazione non è tuttavia oggi funzionale per l’argomento di cui trattasi.
Secondariamente, il legittimario deve imputare alla sua quota di legittima le donazioni, i legati e la quota di eredità eventualmente ricevuti, salvo che il de cuius/testatore lo abbia espressamente dispensato. Anche su questo argomento, che meriterebbe un’apposita trattazione, si sorvola al fine di concentrarsi approfonditamente sull’argomento scelto. 

Ove il legittimario sia stato leso (è erede ma non ha conseguito l’intera quota di riserva spettantegli) oppure pretermesso (è stato totalmente escluso dalla chiamata ereditaria), l’ordinamento prevede quale strumento di tutela l’azione di riduzione. Si badi, l’azione di riduzione non è l’unico strumento a tutela dei diritti dei legittimari, ma è sicuramente il prevalente.

L’azione di riduzione in realtà prevede tre distinte azioni: 

  • l’azione di riduzione in senso stretto; 
  • l’azione di restituzione contro i beneficiari; 
  • l’azione di restituzione contro i terzi. 

La nuova disciplina ha inciso in maniera estremamente radicale sull’azione di restituzione contro i terzi, nonché in parte sull’azione di restituzione contro i beneficiari. Invariata invece l’azione di riduzione in senso stretto.
Al fine di avere una maggiore comprensione di quanto modificato dal legislatore, appare qui opportuna una breve panoramica sulla disciplina previgente, e una successiva analisi sulle novità della riforma. 

L’azione di riduzione in senso stretto

È l’azione con cui il legittimario ottiene l’inefficacia relativa delle disposizioni (donazioni o disposizioni testamentarie) che ledono la sua quota di legittima.
Non si tratta di un’azione di nullità, per cui il notaio che riceva donazioni potenzialmente lesive della quota di legittima o testamenti lesivi o potenzialmente della quota di legittima di uno o più soggetti non commette violazioni ai sensi dell’art. 28 della legge notarile (l. 1913 n. 89).
Non è un’azione di rescissione o risoluzione perché non tocca vizi originari o sopravvenuti delle disposizioni lesive.
È un’azione di inefficacia relativa (perché l’inefficacia vale solo nei confronti del legittimario leso o pretermesso), sopravvenuta (perché le disposizioni lesive divengono inefficaci solamente una volta esperita efficacemente l’azione), personale (perché esercitabile solo nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva).
È un’azione di accertamento costitutivo con effetti retroattivi. Il giudice prima accerta l’an, ovvero accerta se una lesione si è effettivamente verificata, e poi accerta il quantum, ovvero quanto la disposizione lesiva ha intaccato la quota di riserva del legittimario. 

I presupposti per agire in riduzione sono: 

  • la qualità di legittimario (o erede o avente causa del legittimario); 
  • l’imputazione ex se, salvo dispensa; 
  • per il solo legittimario leso, l’aver accettato l’eredità con beneficio di inventario (salvo che debba chiedere la riduzione di quote di eredità, o legati o donazioni, nei confronti delle persone chiamate come coeredi);

Le modalità di riduzione delle disposizioni lesive sono disciplinate dagli artt. 553 ss. c.c. Senza addentrarsi troppo, basti ricordare qualche regola fondamentale. Se si apre una successione legittima (non testamentaria) lesiva dei diritti dei legittimari, vuol dire che il de cuius ha concluso in vita delle donazioni lesive della quota dei suoi legittimari. In tal caso sono gli altri eredi chiamati ab intestato (per legge) a veder ridotta per primi la loro quota (ad esempio, i fratelli). Secondo la tesi più accreditata in dottrina in tale specifico caso non è nemmeno necessario che il legittimario agisca in riduzione: è la chiamata legale che automaticamente si aggiusta.
In caso di successione testamentaria, oppure ab intestato dove la riduzione automatica delle quote dei chiamati non legittimari non sia stata sufficiente ad integrare la quota spettante ai legittimari lesi, le prime disposizioni ad essere ridotte sono quelle testamentarie (art. 555 c.c.). L’ordinamento, infatti, privilegia i donatari nell’ottica di un principio di tutela dei traffici giuridici. Detto principio, come vedremo, è stato ritenuto un principio cardine nel contesto della riforma. La riduzione delle disposizioni testamentarie lesive avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi o legatari (art. 558 c.c.). È tuttavia possibile che il testatore stabilisca un ordine di preferenza. Le donazioni, invece, si riducono partendo da quella più recente e tornando via via indietro nel tempo (art. 559 c.c.). Anche in questo caso è evidente come il legislatore ponga l’attenzione sulla conservazione e tutela dei traffici giuridici. Un bene donato molto indietro nel tempo, infatti, avrà probabilmente circolato di più ed è quindi più meritevole di tutela di un bene recentemente entrato nel patrimonio del donatario. 

L’azione di riduzione è soggetta al termine di prescrizione ordinaria di dieci anni. È stato tuttavia controverso stabilire da quale momento detto termine possa iniziare a decorrere (cd. dies a quo). Per le donazioni lesive non vi sarebbero problemi a ritenere che il termine decorra dal momento dell’apertura della successione del de cuius. In quel caso, infatti, i legittimari sanno già che vi è stata una lesione. Secondo una tesi più processualistica, applicabile alle disposizioni testamentarie lesive, ritiene che il dies a quo non possa individuarsi nel momento della pubblicazione del testamento, perché solo in quel momento i legittimari possono sapere se il de cuius ha previsto legati o quote di eredità lesive dei loro diritti.
Le Sezioni Unite si sono spinte ancora oltre, con sentenza n. 20644/2004 hanno affermato che il termine prescrizionale debba decorrere, in caso di istituzioni ereditarie lesive dei diritti di legittima dal momento dell’accettazione dell’eredità da parte del chiamato. Solo in quel momento, infatti, si verifica concretamente la lesione.

Una volta esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, il legittimario pretermesso diventa erede; il legittimario leso vede ampliata la sua quota di eredità. 

Infine, è bene precisare che l’azione di riduzione è un diritto disponibile. Si può rinunciare all’azione, ma solamente dopo l’apertura della successione del de cuius. La rinuncia preventiva, infatti, integra un patto successorio nullo, ed è altresì vietata espressamente dall’art. 557 c.c..

L’azione di restituzione contro il donatario

L’azione di restituzione, a differenza dell’azione di riduzione, non è un’azione di accertamento, bensì di condanna. Con tale azione il giudice condanna il soggetto contro il quale è proposta a restituire il bene al legittimario leso o pretermesso.
Presupposto fondamentale per esercitare l’azione di restituzione contro il donatario è di aver vittoriosamente esperito l’azione di riduzione. 

La disciplina di cui all’art. 561 c.c., specificamente prevista per i beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, si ritiene applicabile anche ai beni mobili.
La norma prevede il cd. effetto purgativo, ovvero il bene restituito torna al legittimario libero da ogni eventuale peso di cui il medesimo donatario o legatario possa averli gravati (pegni, ipoteche, servitù, etc.).
Detto effetto purgativo conosceva già nella formulazione originaria della norma un’eccezione, ovvero gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Ai sensi dell’art. 2652 n. 8) c.c., infatti, se la domanda di riduzione è trascritta dopo dieci anni, la medesima non pregiudica i diritti dei terzi acquistati a titolo oneroso in base ad un atto iscritto o trascritto prima della trascrizione della domanda. 

Immaginiamo il seguente esempio:
Il de cuius Tizio in vita ha donato a Caio un immobile, ledendo i diritti di legittima del figlio Tizietto. Al momento dell’apertura della successione Tizietto esperisce l’azione di riduzione contro Caio, che precedentemente ha concesso ipoteca sull’immobile donato a favore di “Alfa” a fronte di un prestito ricevuto.
Ebbene, se Tizietto trascrive la domanda di successione dieci anni dopo dall’apertura della successione di Tizio, il diritto di ipoteca di “Alfa” è salvo nel momento in cui Tizietto ottiene la restituzione del bene contro Caio. Se, invece, Tizietto trascrive tempestivamente la domanda di riduzione, il bene torna indietro a Tizietto libero dal peso dell’ipoteca.

L’azione di restituzione contro terzi

L’azione di restituzione contro terzi è un’azione reale e non personale, in quanto segue il bene e non un determinato soggetto. Come l’azione di restituzione contro il donatario, anche questa è un’azione di condanna e non di accertamento. 

I presupposti per agire contro i terzi sono due: 

  • aver esperito vittoriosamente l’azione di riduzione con sentenza passata in giudicato;
  • aver escusso preventivamente e in maniera infruttuosa i beni del donatario (si pretendono i beni dal donatario prima di aggredire il terzo).

La norma parla di “donatari” che hanno alienato a terzi, ma la dottrina e la giurisprudenza sono pacifiche nel ritenere che si possa trattare altresì di beneficiari di disposizioni testamentarie lesive che abbiano alienato a terzi. 

Anche in questa disciplina fin dalla prima versione della norma sono stati fatti salvi gli effetti della domanda della trascrizione. Come nell’esempio sopra, i diritti dei terzi acquisiti a titolo oneroso non sono pregiudicati se trascritti precedentemente la trascrizione della domanda di riduzione trascritta dopo dieci anni dall’apertura della successione (art. 2652 n. 8) c.c.). 

La riforma del 2005

Nel 2005, con l. 28-12-2005, n. 263 e connessi interventi, il legislatore ha fatto un primo debole tentativo nella direzione della tutela della circolazione dei beni di provenienza donativa. 

Viene introdotto, sia all’art. 561 c.c., che riguarda l’azione di restituzione contro il beneficiario della disposizione lesiva, sia all’art. 563 c.c., che riguarda l’azione di restituzione contro gli aventi causa, il limite ventennale

In concreto, se dal momento della donazione sono passati vent’anni, il bene su cui il donatario o il legatario abbiamo disposto pesi viene restituito al legittimario con detti pesi; ovvero, viene meno il cd. effetto purgativo. Se la domanda di riduzione è stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione, il beneficiario sarà tenuto a compensare al legittimario la differenza di valore del bene. 

Specularmente, se sono trascorsi venti anni dalla donazione ed il bene è stato alienato dal donatario (o legatario/erede secondo la tesi prevalente, come accennato sopra), questi non è più recuperabile. 

Con la riforma del 2005 viene meno per la prima volta la tutela reale del legittimario. 

Come controbilanciamento del limite ventennale, tuttavia, il legislatore ha introdotto l’istituto della opposizione stragiudiziale alla donazione. Trattasi di un atto, notificato e trascritto, con il quale il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono evitare gli effetti del trascorrere dei venti anni. In questo modo, il bene rimane soggetto ad azione di restituzione contro terzi anche successivamente ai vent’anni. Rimangono fermi, invece, gli effetti della trascrizione tardiva della domanda di riduzione ai sensi dell’art. 2652 n. 8) c.c., come evidenziati sopra. 

Lo stesso legislatore ha poi inserito al comma quarto dell’art. 563 c.c. la facoltà di rinunciare all’opposizione.

Le soluzioni pratiche per la circolazione delle provenienze donative

Alla luce della normativa sin ora esposta i beni con provenienza donativa sono stati per molto tempo meno appetibili sul mercato in quanto, soprattutto operatori qualificati nel mercato come gli istituti di credito erano più restii a ricevere garanzie su detti immobili. 

La prassi ha elaborato nel tempo una serie di soluzioni che per completezza di trattazione si intende qui riassumere. 

Una prima soluzione è stata quella di prevedere delle polizze assicurative a copertura dell’eventuale obbligo di restituzione con applicazione dell’effetto purgativo. Detta soluzione, seppur onerosa, risultava sicuramente un ottimo strumento gradito dalle banche.
Non si riteneva invece legittimo il rilascio da parte del de cuius o dei legittimari di fideiussioni in quanto ritenute integranti un patto successorio vietato ai sensi dell’art. 458 del codice civile. 

La rinuncia all’azione di riduzione era sicuramente un efficace strumento ma può essere effettuata solamente dopo l’apertura della successione del donante e quindi si rilevava uno strumento non sempre fruibile. Inoltre, la rinuncia deve essere effettuata da ciascun potenziale futuro legittimario e non sempre nel concreto era possibile raggiungere questo tipo di soluzione.

A seguito della riforma del 2005, la dottrina ha altresì elaborato lo strumento della rinuncia all’azione di restituzione. Si è infatti ritenuto che, essendo l’azione di riduzione composta di tre distinte azioni, solo la prima (l’azione di riduzione in senso stretto) è soggetta al divieto di cui all’art. 557 del codice civile. Tale soluzione era pure accorde alla novella del 2005: se infatti è possibile rinunciare all’opposizione stragiudiziale e far decorrere il periodo ventennale, perché non rinunciare direttamente all’azione di restituzione. La giurisprudenza di merito ha successivamente ammesso la fattibilità della fattispecie. In particolare, il Tribunale di Torino con decreto n. 2298/2014 ha ammesso la rinuncia all’azione di restituzione contro terzi e ha specificato ai fini della pubblicità che detta rinuncia debba annotarsi alla trascrizione della donazione. Successivamente con decreto 848/2017 il Tribunale di Pescara ha altresì ammesso la rinuncia all’azione di restituzione contro il donatario.
Anche la rinuncia all’azione di restituzione ha, si badi, la stessa esigenza della rinuncia all’azione di riduzione: deve essere effettuata da ciascun potenziale futuro legittimario.

Un’ultima soluzione adottata dalla prassi era il negozio di risoluzione consensuale della donazione (cd. mutuo dissenso). Aderendo alla tesi per la quale si tratterebbe di un negozio risolutorio con effetti retroattivi, salvi i diritti dei terzi, il bene torna al donante che a sua volta lo trasferisce al nuovo acquirente che acquista senza alcuna problematica di provenienza donativa.
Tuttavia, una parte della dottrina ritiene che detto negozio configuri un cd. contrarius actus, ovvero sia un negozio uguale e contrario a quello posto originariamente in essere dalle parti. Ciò comporta non solo che i problemi della provenienza donativa non si sono risolti, ma si sono moltiplicati, perché a questo punto anche i potenziali legittimari del donatario ora nuovo donante potrebbero in futuro agire in riduzione.

Da ultimo, pare opportuno ricordare che la problematica delle provenienze donativa riguarda le donazioni dirette degli immobili e non le donazioni indirette. In particolare, con un’importantissima sentenza la Cassazione n. 11496/2010 ha affermato che la fattispecie con la quale un soggetto acquista un bene con denaro fornito da un altro (ad esempio un padre che fornisca al figlio la provvista per acquistare casa) è qualificabile come una donazione del bene immobile e non come una donazione di denaro ma non è possibile ottenere una tutela reale di restituzione. Infatti, il bene non è mai circolato nel patrimonio del donante e per questo motivo non è possibile il recupero. Rimane in quel caso la sola tutela obbligatoria. 

La riforma più recente

Finalmente, sviluppato il quadro normativo in cui si inserisce, possiamo procedere all’analisi della nuova riforma sviluppandone gli aspetti principali ed evidenziando le questioni ancora aperte. 

Con la novella sono stati modificati gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile. Ai fini di una maggiore comprensione si riporta a confronto il testo degli articoli modificati di maggior rilevanza, prima e dopo la riforma. 

Articolo 561
Pre-riforma

Gli  immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articoli 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni , purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Articolo 561
Post-riforma

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.

Articolo 563
Pre-riforma

Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso in buona fede.

Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.

Articolo 563
Post-riforma

La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690.

Articolo 2652
Pre-riforma

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

[…]

1) le domande di risoluzione dei contratti e  quelle  indicate  dal secondo comma dell’art. 648 e dall’ultimo  comma  dell’art.  793,  le domande di rescissione, le domande di  revocazione  delle  donazioni, nonché quelle indicate dall’art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano  i  diritti acquistati dai  terzi  in  base  a  un  atto  trascritto  o  iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda

[…]


[…]

8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima.
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

Articolo 2562
Post-riforma

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:  

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell’art. 648 e dall’ultimo comma dell’art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, le domande di riduzione delle donazioni, nonché quelle indicate dall’art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
[…]

8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

Articolo 2690
Pre-riforma

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall’articolo 2684: 

[…]

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 

Articolo 2690
Post-riforma

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall’articolo 2684: 

[…]

5) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

 

In primo luogo, dall’esame dell’articolo 561 c.c. emerge come l’effetto purgativo continui a operare, ma limitatamente ai pesi imposti dal legatario.
Diversamente, per il donatario la disciplina subisce una significativa revisione: il bene oggetto di restituzione torna al legittimario gravato dei pesi eventualmente costituiti dal donatario; viene totalmente abrogato il limite ventennale prima vigente. In tal modo, il legislatore ha inteso privilegiare la tutela dei terzi che abbiano acquistato diritti sul bene rispetto a quella del legittimario leso o pretermesso. A quest’ultimo resta comunque una tutela di natura obbligatoria, potendo egli richiedere al donatario il pagamento della differenza di valore determinata dalla presenza dei pesi gravanti sul bene restituito.

Il legislatore ha colto l’occasione per chiarire che la disciplina si applica anche ai beni mobili non iscritti in pubblici registri; beni sui quali la disposizione di legge non si era mai espressa prima d’ora. 

L’articolo 563 viene completamente riformato, eliminando in toto l’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa. Il bene alienato dal donatario, una volta entrato nella circolazione giuridica, non risulta più esposto a rischi restitutori, in coerenza con il principio — chiaramente ispiratore della riforma — della tutela dell’affidamento e della libera circolazione dei beni. 

La norma contempla una fattispecie residuale nella quale il terzo avente causa è responsabile nei confronti dei legittimari lesi, ovvero quando egli abbia ricevuto il bene a titolo gratuito ed il donatario sia insolvente. Solo in questo caso, il terzo avente causa deve compensare il legittimario leso o pretermesso, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Anche in questo caso, come per la tutela azionabile nei confronti del donatario, la protezione accordata al legittimario resta confinata sul piano obbligatorio.  

Il legislatore ha purtroppo perso un’occasione per confermare o smentire quanto ritenuto in dottrina, già esposto sopra, ovvero che la norma, nonostante parli solo di “donazione” e “donatario”, possa altresì applicarsi ad alienazioni effettuate da beneficiari di disposizioni testamentarie lesive. Su questo aspetto è necessario riferirsi agli articoli 2652 e 2690 in tema di trascrizione delle domande di riduzione. 

Anche all’articolo 563 si conferma l’applicabilità della disciplina ai beni mobili, richiamando il riformato articolo 2690.

L’atto di opposizione stragiudiziale alla donazione, contromisura prima ritenuta necessaria tutela dei legittimari contrapposta all’introduzione del precedente limite ventennale viene abrogata.  

Quanto alle norme in tema di trascrizione, l’articolo 2652 modifica la disciplina relativa alla trascrizione delle domande giudiziali di riduzione aventi ad oggetto beni immobili. Per la prima volta si distinguono le domande di riduzione relative a donazioni lesive della quota di legittima, da quelle relative a disposizioni testamentarie.
Nel primo caso, infatti, i diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto precedentemente alla trascrizione della domanda di riduzione non vengono mai pregiudicati. Detta disposizione è perfettamente in linea con quanto disposto ai precedenti articoli 561 e 563.
Per le disposizioni testamentarie, invece, affinché la domanda di riduzione possa travolgere i diritti dei terzi acquisiti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario, è necessario che la medesima sia trascritta entro tre anni dall’apertura della successione.
Detto termine, un tempo previsto sia per le donazioni che le disposizioni testamentarie, è stato altresì ridotto da dieci a tre anni.
Speculare rimane la disciplina per quanto riguarda i beni mobili registrati. Anche in questo caso, la riforma ha fatto una distinzione tra donazioni e disposizioni testamentarie. 

Ancora è dubbio quali saranno le conseguenze pratico-applicative della novella. La norma, ad esempio, non chiarisce la sorte della condotta dolosa del donatario che, sapendo dell’avvio dell’azione, alieni il bene per sottrarsi alla conseguenza reale: la disciplina che sostituisce la tutela reale con un credito monetario potrebbe incentivare condotte elusive.

La disciplina transitoria

A differenza del 2005, il legislatore in questo caso si è preoccupato di dare una disciplina transitoria, al fine di evitare problematiche interpretative. 

I nuovi articoli (561, 562, 563, 2652, 2690) si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore

Per le successioni già aperte, continuano ad applicarsi le norme previgenti solo se:

  • è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione; oppure 
  • la domanda viene notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore; oppure
  • entro sei mesi viene notificata e trascritta l’opposizione stragiudiziale alla donazione.

Una volta scaduto detto periodo, il nuovo regime — più favorevole alla circolazione dei beni — si applicherà anche alle successioni anteriori.