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Accordi di reintegrazione della legittima
Gli accordi di reintegrazione della legittima sono strumenti negoziali che permettono ai legittimari lesi di ottenere – in via stragiudiziale – ciò che spetterebbe loro per legge in caso di lesione della quota di riserva da parte di un testamento o di una donazione.
A differenza dell’azione di riduzione, questi accordi consentono una soluzione rapida e concordata, senza ricorrere all’autorità giudiziaria.
Le basi normative
Due norme del Testo Unico sulle Successioni riconoscono e disciplinano questi accordi:
- art. 30, comma 1, lett. d) TUS
Prevede l’applicazione dell’imposta di successione anche agli accordi diretti a reintegrare i legittimari.
Gli accordi possono essere stipulati prima della dichiarazione di successione; se la dichiarazione è già stata presentata, occorre presentare una rettifica. - art. 43 TUS
Richiede che tali accordi siano stipulati con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il riconoscimento fiscale di questi atti è una conferma della loro piena ammissibilità.
La natura giuridica dell’accordo
Secondo la tesi ormai prevalente, l’accordo di reintegra è un negozio di accertamento.
Con esso, le parti:
- riconoscono l’esistenza della lesione;
- concordano l’entità della quota lesa;
- prendono atto dell’inefficacia – nei limiti necessari – delle disposizioni testamentarie che eccedono la disponibile.
Cosa significa in concreto?
- L’accordo non trasferisce beni dal patrimonio degli eredi al patrimonio del defunto: non c’è alcun “ritrasferimento” al de cuius.
- L’effetto è retroattivo (ex tunc): la successione si considera aperta sin dall’inizio con la ripartizione corretta.
- La delazione ereditaria si rimodella automaticamente in base alla legge: l’erede acquista la quota non per effetto dell’accordo, ma ex lege.
Un esempio di contenuto dell’accordo
Gli schemi diffusi nella prassi notarile prevedono formule come:
“Le parti riconoscono che il testamento è lesivo dei diritti che la legge riserva ai legittimari…
Le disposizioni eccedenti la quota disponibile si riducono nei limiti di legge…
L’eredità risulta devoluta come segue: …”
In presenza di una dichiarazione di successione già presentata, sarà necessario rettificarla per indicare i nuovi soggetti beneficiari.
Altri negozi utilizzabili: transazione e rinuncia onerosa
Gli accordi di reintegra non sono l’unico strumento disponibile.
Nella prassi, si utilizzano anche:
- La transazione
Si applica solo se tra le parti esiste una lite attuale o potenziale, ad esempio sulla qualità di legittimario o sull’entità della quota.
Le parti effettuano reciproche concessioni:
- il legittimario rinuncia all’azione di riduzione;
- l’altro erede gli trasferisce beni (ereditari o meno) con effetti ex nunc.
Per essere una vera transazione, il legittimario deve ricevere qualcosa di diverso o minore rispetto alla sua quota di legittima; altrimenti si avrebbe un mero riconoscimento, non una reciprocità di concessioni.
- La rinuncia onerosa all’azione di riduzione
Il legittimario rinuncia all’azione e, in cambio, riceve un bene o una somma di denaro dal beneficiario delle disposizioni lesive.
Anche in questo caso, gli effetti sono ex nunc.
Nota importante
Sia nella transazione sia nella rinuncia onerosa, occorre che sia già stata presentata la dichiarazione di successione, perché vengono trasferiti beni ereditari.
Una breve riflessione critica
Alcuni autori hanno contestato l’ammissibilità del negozio di accertamento, in quanto strumento negoziale che si avvicinerebbe alla funzione giurisdizionale.
La posizione oggi prevalente ritiene invece che:
- la legge riconosce espressamente questi accordi (artt. 30 e 43 TUS);
- i diritti dei legittimari sono disponibili (si può rinunciare all’azione di riduzione);
- il negozio non innova la delazione, ma accerta e fa rivivere quella legale.
Per questo, l’accodo di reintegra è ritenuto pienamente valido e utile nella prassi notarile.