Regime Patrimoniale della Famiglia

1. Nozione e fonti

Il regime patrimoniale della famiglia è l’insieme delle regole, di fonte legale o convenzionale, che disciplinano la titolarità, l’amministrazione e la destinazione dei beni dei coniugi durante il matrimonio.
Le relative disposizioni si trovano nel Titolo VI del Libro I del Codice civile (artt. 159-230 c.c.) e si completano con le norme della legge 19 maggio 1975 n. 151, che ha profondamente riformato il diritto di famiglia.

Prima della riforma del 1975, non era previsto alcun sistema di comunione automatica: vigeva di fatto un modello simile alla separazione dei beni, accanto a istituti oggi superati, come la dote.
Con la legge n. 151/1975, entrata in vigore il 20 settembre 1975, il regime legale di default è divenuto la comunione legale dei beni, sostituendo il sistema precedente.

L’introduzione della comunione legale come regime patrimoniale principale aveva l’obiettivo di garantire una più effettiva tutela del coniuge economicamente più debole, assicurando una partecipazione paritaria ai beni acquisiti durante il matrimonio.

2. Regime transitorio per i matrimoni anteriori al 1975

La legge del 1975 ha disciplinato il passaggio al nuovo sistema prevedendo che:

“Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge (20 settembre 1975), decorso il termine di due anni (prorogato poi fino al 15 gennaio 1978) dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente, a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria con atto ricevuto da notaio o dall’ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.”

Pertanto:

  • dal 20 settembre 1975 decorre l’applicazione della comunione legale;
  • entro il 15 gennaio 1978 era possibile dichiarare l’intenzione di mantenere il precedente regime di separazione.

3. Tipologie di regime patrimoniale

3.1. Regime legale: la comunione dei beni

La comunione legale dei beni è regolata dagli artt. 177-197 c.c.
Si tratta di una comunione avente fonte legale e struttura unitaria, distinta dalla comunione ordinaria.
Non è una comunione per quote: i coniugi sono entrambi titolari dell’intero patrimonio comune, configurandosi una “comunione a mani riunite”.

La quota assume rilievo solo:

  • nei rapporti con i creditori (che possono agire sulla metà dei beni comuni appartenente al coniuge debitore);
  • al momento dello scioglimento della comunione (morte, separazione, divorzio, modifica del regime).

  1. a) Beni che cadono in comunione

Ai sensi dell’art. 177 c.c., rientrano nella comunione:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, a titolo oneroso;
  • i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi, se non consumati al momento dello scioglimento (c.d. comunione de residuo); 
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;

Secondo la dottrina prevalente, cadono in comunione anche gli acquisti a titolo originario, salvo specifiche eccezioni.

Acquisto per accessione

Problema classico: un coniuge è proprietario del suolo e, durante il matrimonio, viene edificata un’abitazione con denaro comune.
Secondo la Cassazione a Sezioni Unite n. 651/1996, la proprietà dell’immobile spetta al titolare del suolo; l’altro coniuge vanta solo un diritto di credito per il valore della partecipazione economica.
Non si tratta, infatti, di un nuovo acquisto, bensì di un’espansione dell’acquisto precedente.

Acquisto per usucapione

Se il possesso inizia prima del matrimonio ma l’acquisto si perfeziona dopo, il bene cade in comunione.
Ciò perché rileva il momento dell’acquisto della proprietà, non quello dell’inizio del possesso.

Vendita con riserva di proprietà

Se il coniuge paga l’ultima rata (con effetto traslativo) durante il matrimonio, il bene entra in comunione.

  1. b) Comunione de residuo

Si tratta dei beni che cadono in comunione solo al momento dello scioglimento della stessa (art. 177, lett. b, c, e art. 178 c.c.), a tutela dell’autonomia patrimoniale di ciascun coniuge.

L’art. 178 c.c. prevede che siano oggetto di comunione (de residuo) i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente il matrimonio. 

In merito la Cass. civ., Sez. Unite, 17/05/2022, n. 15889 ha chiarito che “al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.”
Non si tratta pertanto di un diritto avente natura reale, ma solamente di un credito. 

  1. c) Beni personali

Non entrano in comunione (art. 179 c.c.):

  • a) beni acquistati prima del matrimonio;
  • b) beni ricevuti per donazione o successione, salvo espressa volontà contraria del donante o del testatore;
  • c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori; 
  • d) beni destinati all’esercizio della professione o dell’impresa di un coniuge;
  • e) beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno o a titolo di pensione;
  • f) beni acquistati con il prezzo o lo scambio di beni personali.

Per quanto riguarda gli immobili e i mobili registrati, l’esclusione dalla comunione dei beni indicati alle lett. c), d) ed f) richiede espressamente due elementi:

  1. una dichiarazione del coniuge acquirente che affermi la natura personale del bene;
  2. la partecipazione dell’altro coniuge all’atto, il quale non esprime una volontà negoziale, ma una mera dichiarazione di scienza.

Ciò discende dal contenuto dell’art. 179, comma 2, c.c., che recita:

Nell’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

La giurisprudenza prevalente interpreta la norma nel senso sopra descritto: quando l’acquisto rientra in una delle ipotesi delle lett. c, d ed f, è necessario che il carattere personale del bene risulti in modo formale dall’atto e che l’altro coniuge vi intervenga.

Una parte minoritaria della dottrina propone un’interpretazione diversa, sostenendo — con argomenti non privi di coerenza sistematica — che il secondo comma dell’art. 179 c.c. si riferirebbe solo al caso in cui l’altro coniuge partecipi all’atto per ragioni estranee alla qualificazione del bene. In tale lettura, la dichiarazione di personalità sarebbe richiesta esclusivamente in questa particolare evenienza, e non come requisito generale.
Si tratta tuttavia di una posizione non accolta dalla giurisprudenza e, per prudenza operativa, non seguita nella prassi notarile.

Rifiuto del co-acquisto

La rinuncia preventiva all’ingresso di un bene in comunione è, in linea generale, inammissibile: sarebbe una dichiarazione di volontà e non di scienza.
Tuttavia, un orientamento minoritario della Cassazione l’ha ritenuta possibile per il principio secondo cui “non si può obbligare qualcuno ad acquistare”.
Allo stato dell’arte è più opportuno procedere mediante una convenzione di separazione dei beni di modo da evitare qualsiasi futura contestazione. 

  1. d) Amministrazione e disposizione

Secondo l’art. 180 c.c.:

  • per gli atti di ordinaria amministrazione ciascun coniuge può agire disgiuntamente;
  • per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesto il consenso di entrambi.
    L’atto di disposizione compiuto da un solo coniuge senza il consenso dell’altro è annullabile entro un anno (art. 184 c.c.).

3.2. Regime alternativo: separazione dei beni

Nel regime di separazione dei beni, ciascun coniuge conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati e l’autonomia nella loro gestione.
La separazione può essere scelta:

  • al momento del matrimonio, mediante dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile;
  • successivamente, mediante convenzione matrimoniale stipulata con atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni (art. 48 L.N.).

3.3. Comunione convenzionale

Regolata dall’art. 210 c.c., la comunione convenzionale consente ai coniugi di modificare il contenuto della comunione legale:

  • ampliandone l’oggetto, includendo beni che normalmente ne resterebbero esclusi (es. beni ricevuti per successione già aperta o donazione);
  • riducendone l’estensione, escludendo determinate categorie di beni (ma non singoli beni).
    È un regime con struttura analoga alla comunione legale, ma modellato sulla volontà dei coniugi.

3.4. Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.) è un patrimonio di destinazione mediante il quale determinati beni e i loro frutti sono vincolati ai bisogni della famiglia.
La nozione di “bisogni” è ampia e comprende ogni esigenza legata alla vita familiare, con esclusione delle attività speculative.

a) Costituzione

Può essere costituito:

  1. Inter vivos:
    • dai coniugi congiuntamente;
    • da un terzo, con il consenso dei coniugi.
  2. Mortis causa:
    • da un terzo, anche per testamento (in qualsiasi forma, anche olografa).

La costituzione deve avvenire con atto pubblico, con la presenza dei testimoni (art. 48 L.N.).
Se il fondo è costituito da un terzo, i coniugi devono accettare espressamente la destinazione.

b) Beni conferibili

Possono far parte del fondo:

  • beni immobili, mobili registrati e titoli di credito resi nominativi o vincolati;
  • diritti reali minori (ad esempio usufrutto, uso o abitazione);
  • quote sociali o azioni (ammissibili anche quelle dematerializzate).
    Sono invece esclusi:
  • aziende, poiché comprendono beni non vincolabili in modo unitario;
  • quote di eredità, per mancanza di pubblicità e determinatezza.

La proprietà dei beni trasferiti in fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione (art. 168 comma 1, c.c.).
Pertanto, se il fondo è stato costituito da uno dei coniugi o da un terzo, è ammissibile che questi si riservi la proprietà del bene. Sorge a favore del coniuge non proprietario o dei coniugi non proprietari (in caso di costituzione del terzo) un diritto reale sui generis sul bene. 

c) Amministrazione

L’amministrazione segue le regole della comunione legale (art. 180 c.c.).
Gli atti di disposizione (alienazione, ipoteca, pegno) richiedono:

  • il consenso di entrambi i coniugi;
  • e, se vi sono figli minori, l’autorizzazione del giudice (art. 169 c.c.).

È possibile che i coniugi deroghino nella stessa costituzione del fondo patrimoniale alla necessità del consenso congiunto.
Ovviamente con questa deroga non si possono superare le norme civilistiche relative al trasferimento del diritto di proprietà: se il bene è di tutti e due i coniugi sarà comunque necessario il consenso congiunto. Se il bene è di uno dei due, la deroga al consenso congiunto potrà riferirsi solamente al mancato consenso del coniuge non proprietario.

Secondo la Cassazione (sent. n. 22069/2019), la deroga pattizia può riguardare anche l’autorizzazione giudiziale in caso di figli minori. 

d) Effetti patrimoniali e tutela dei creditori

I beni conferiti nel fondo patrimoniale sono oggetto di una vera e propria segregazione, potendo essere aggrediti solo dai creditori per obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.
I creditori estranei ai bisogni familiari possono comunque tutelarsi:

  • mediante azione revocatoria (art. 2901 c.c.);
  • oppure trascrivendo il pignoramento entro un anno dall’atto dispositivo (art. 2929-bis c.c.).

In caso di debiti fiscali, la costituzione del fondo può inoltre integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

Va però evidenziato che, nel tempo, la giurisprudenza ha assunto un orientamento poco incline a riconoscere un’efficace protezione segregativa al fondo patrimoniale.

Un primo dato letterale lo offre l’art. 170 c.c., secondo cui:

“l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.”

Ne consegue che la tutela opera solo se il creditore era consapevole dell’estraneità del debito, con evidente attenuazione dell’effetto protettivo.

A ciò si aggiunge un importante principio affermato dalla Cassazione n. 15886/2014, secondo cui, quando l’attività imprenditoriale o professionale del coniuge è funzionale al mantenimento della famiglia, le obbligazioni che ne derivano non possono considerarsi estranee ai bisogni familiari: di conseguenza, i beni del fondo diventano aggredibili dai creditori professionali o imprenditoriali.

e) Cessazione

Il fondo patrimoniale si scioglie nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, come previsto dall’art. 171 c.c.
In presenza di figli minori, il fondo prosegue fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio, a tutela dei bisogni della famiglia.

La giurisprudenza ha chiarito che le ipotesi indicate dall’art. 171 c.c. non sono tassative. È infatti ammesso anche lo scioglimento per mutuo consenso dei coniugi, purché non vi siano figli minori (Cass. 17811/2014).

Qualora invece vi siano figli minori o anche solo concepiti, lo scioglimento per mutuo consenso rimane possibile, ma richiede:

  • la nomina di un curatore speciale che esprima il consenso nell’interesse dei minori;
  • la successiva autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell’art. 374 c.c.


f) Pubblicità

La costituzione e le modifiche del fondo patrimoniale sono soggette a doppia pubblicità:

  • annotazione a margine dell’atto di matrimonio (artt. 162-163 c.c.);
  • trascrizione nei registri immobiliari per i beni immobili (art. 2647 c.c.).
    La giurisprudenza prevalente (Cass. S.U. 21659/2009) riconosce a tale trascrizione valore di pubblicità notizia, salvo i casi di costituzione da parte di un terzo con riserva di proprietà, in cui è pubblicità dichiarativa.