Diritto di Opzione

Cos’è il diritto di opzione

Il diritto di opzione è disciplinato dall’articolo 1331 del Codice Civile, che recita:

“Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile.
Se per l’accettazione non è fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.”

In parole semplici, con il diritto di opzione una parte (promittente) si impegna a mantenere ferma la propria proposta, lasciando all’altra (oblato) la libertà di accettarla o rifiutarla entro un determinato periodo di tempo.

Le principali teorie sul diritto di opzione

Nel tempo sono state elaborate diverse interpretazioni giuridiche sulla natura dell’opzione. Le più rilevanti sono:

  • Teoria del preliminare unilaterale

Secondo questa tesi, l’opzione sarebbe simile a un contratto preliminare. Tuttavia, nel preliminare entrambe le parti devono manifestare nuovamente il consenso al contratto definitivo, mentre nell’opzione è sufficiente la sola accettazione dell’oblato.

  • Teoria della conditio iuris

Qui l’opzione viene vista come una condizione sospensiva, in cui l’evento dedotto in condizione è l’accettazione dell’oblato. Questa tesi è però criticata, perché l’opzione è una vera e propria convenzione e non un elemento accidentale del contratto principale.

  • Teoria dell’accettazione come negozio unilaterale

In questo caso, la fattispecie è composta da:

  • un negozio bilaterale(il patto di opzione);
  • un negozio unilaterale(l’accettazione dell’oblato).
  • Teoria del doppio contratto (tesi preferita)

L’opzione risulta formata da due contratti distinti:

  • un contratto accessorio già perfetto, cioè il patto di opzione;
  • un contratto principale in via di formazione, che esiste come proposta irrevocabile in attesa di accettazione.

Differenze tra diritto di opzione e proposta irrevocabile

Sebbene entrambi limitino la libertà del proponente, opzione e proposta irrevocabile hanno natura e funzionamento differenti:

  • L’opzione è un contratto, mentre la proposta irrevocabile è un atto unilaterale.
  • La proposta irrevocabile si perfeziona quando giunge al destinatario (atto recettizio, art. 1334 c.c.), mentre l’opzione si perfeziona quando il proponente ha notizia dell’accettazione (art. 1326 c.c.).
  • La proposta irrevocabile non prevede un compenso, mentre l’opzione è tendenzialmente onerosa.
  • Il termine è essenzialenella proposta irrevocabile, ma nell’opzione può essere fissato anche dal giudice.
  • La posizione del destinatario nella proposta irrevocabile non è cedibile, mentre il diritto di opzione può essere ceduto, secondo le regole sulla cessione del contratto (art. 1406 c.c.).

L’opzione può essere gratuita?

Due tesi si contrappongono su questo punto:

  • secondo una prima teoria, l’opzione deve essere sempre onerosaper distinguersi dalla proposta irrevocabile;
  • secondo la tesi preferibile, l’opzione può essere anche gratuita, poiché non costituisce una donazione: manca infatti un reale impoverimento del promittente.

Tipi di diritto di opzione

  • Opzione volontaria

È quella stabilita liberamente dalle parti e può riferirsi a qualsiasi contratto: vendita, mutuo, permuta e così via.

Sono inoltre ammissibili:

  • l’opzione relativa a un contratto preliminare;
  • l’opzione di contratto per sé o per persona da nominare(art. 1401 c.c.);
  • l’opzione di contratto a favore di terzo(art. 1411 c.c.).
  • Opzione legale

Esistono anche casi previsti direttamente dalla legge. Un esempio è l’opzione dei soci nelle società per azioni in caso di aumento di capitale (art. 2441 c.c.).

Requisiti del patto di opzione

Perché l’opzione sia valida ed efficace, deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto finale, così da consentirne la conclusione per effetto della semplice accettazione dell’oblato.

Sono inoltre richiesti:

  • la forma scritta, se prevista per il contratto principale;
  • la procurae l’elezione di domicilio, se necessarie;
  • un terminedi durata, con indicazione di cosa accade alla sua scadenza.
Effetti del diritto di opzione

Con la stipula del patto di opzione si creano:

  • un diritto potestativo in capo all’oblato (che può decidere se concludere o meno il contratto);
  • uno stato di soggezione per il promittente, che deve astenersi dal disporre diversamente del bene oggetto dell’opzione.

In caso di violazione:

  • il promittente è tenuto al risarcimento del danno;
  • anche un terzo può essere ritenuto responsabile (art. 2043 c.c.) se ha collaborato consapevolmente all’inadempimento.
Cosa accade alla scadenza del termine

Alla scadenza del termine per esercitare l’opzione, il contratto può avere tre possibili sviluppi:

  1. Il proponente può ritenere valida un’accettazione tardiva, purché ne dia immediato avviso all’altra parte (art. 1326, comma 3, c.c.);
  2. La proposta può rimanere efficace ma diventare revocabile;
  3. Il contratto può decadere completamente, perdendo ogni effetto.
Trascrivibilità del diritto di opzione

A differenza del contratto preliminare, che può essere trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., il patto di opzione non è trascrivibile.

In sintesi

Il diritto di opzione è uno strumento giuridico utile per chi vuole mantenere aperta la possibilità di concludere un contratto in futuro,
garantendosi il tempo per decidere.
Si tratta di una proposta irrevocabile convenzionale, che bilancia la libertà dell’oblato con la stabilità della volontà del promittente.