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Le forme testamentarie
Il testamento è l’atto con cui una persona dispone dei propri beni e delle proprie volontà per il tempo successivo alla morte.
Per essere valido, il testamento deve rispettare precise forme previste dalla legge.
La forma ha una duplice funzione:
- garantire che la volontà del testatore sia maturata in modo consapevole e ponderato;
- pre-costituire una prova certa della volontà testamentaria, attraverso un documento che ne attesti l’autenticità.
Il testamento orale, pertanto, non ha valore: è considerato inesistente e non può produrre effetti.
1. Testamento olografo
Il testamento olografo è la forma più semplice e personale di testamento.
È una scrittura privata redatta direttamente dal testatore, disciplinata dall’art. 602 c.c..
Si tratta della forma più comunemente utilizzata perché comporta dei costi inferiori rispetto al testamento pubblico ed ha pari validità. Esiste infatti nel nostro ordinamento il principio della parità delle forme testamentarie.
Per essere valido deve rispettare tre requisiti essenziali:
- Olografia – deve essere interamente scritto a mano dal testatore (pena la nullità);
- Data – deve contenere giorno, mese e anno (pena l’annullabilità);
- Sottoscrizione – deve essere posta in calce alle disposizioni (pena la nullità).
Deposito del testamento olografo presso un notaio
Il testamento olografo può essere depositato presso un notaio per maggiore sicurezza e conservazione.
Il deposito può avvenire in due modalità:
- Deposito fiduciario: il notaio riceve il testamento senza redigere un verbale.
- Deposito formale: il notaio redige un verbale di deposito (atto pubblico soggetto a repertorio degli atti di ultima volontà, con indicazione dell’orario di sottoscrizione ex art. 51 l. 1913 n. 89).
Ritiro del testamento olografo
Il testatore può ritirare in qualsiasi momento il proprio testamento depositato formalmente (art. 608 c.c.).
Il ritiro avviene con un verbale di ritiro, atto pubblico redatto alla presenza del testatore e di due testimoni.
Il ritiro non equivale a revoca: il testamento rimane valido, salvo che il testatore non ne rediga uno nuovo o lo distrugga con volontà revocatoria.
Pubblicazione del testamento olografo
Alla morte del testatore, il testamento olografo deve essere presentato a un notaio per la pubblicazione (art. 620 c.c.).
La pubblicazione serve a rendere pubblico il contenuto del testamento e a permetterne l’esecuzione.
Si tratta di un dovere del possessore a presentarsi davanti al notaio (salvo quanto infra in merito al patto di non pubblicazione), anche se la legge non chiarisce i termini entro i quali questo dovere debba essere adempiuto. Il dovere risponde ad un interesse della collettività di far sì che vengano rispettate le ultime volontà degli individui e che quindi queste siano in primis conoscibili.
Si ritiene che anche un testamento invalido o un testamento revocato debbano essere pubblicati. Infatti, il testamento invalido può essere volontariamente eseguito ai sensi dell’art. 590 c.c., mentre il testamento revocato potrebbe divenire nuovamente eseguibile ove si scopra successivamente un testamento che revochi la precedente revoca (ipotesi quasi di scuola ma che è bene tenere in considerazione).
Può effettuarla qualsiasi notaio, salvo:
- se il testamento era depositato formalmente, la pubblicazione deve essere fatta da quel medesimo notaio (o, se cessato, dal presidente dell’Archivio notarile);
- se era depositato fiduciariamente, la pubblicazione deve avvenire nello stesso studio principale (art. 620 c. 4 c.c.; art. 66 L.N.; art. 82 R.N.).
In questa particolare ipotesi vi è stato un caso riguardante la successione di un personaggio di rilievo nel panorama italiano in cui il notaio depositario fiduciario del testamento olografo non ha proceduto direttamente alla pubblicazione ma si è recato presso l’ufficio di un altro notaio come soggetto “in possesso di un testamento olografo” ai sensi dell’art. 620 c.c.
Secondo un’autorevole dottrina il notaio non agisce mai d’ufficio, ma solo su richiesta di parte.
La pubblicazione è indispensabile:
- per trascrivere i legati (art. 2648 c.c.);
- per trascrivere gli acquisti immobiliari ereditari, quando contestualmente l’erede accetta l’eredità;
- per consentire l’esecuzione coattiva del testamento (Cass. civ. 2004).
Un patto di non pubblicazione può essere valido solo se volto a evitare spese, non a impedire l’esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Se il testamento è redatto su supporti anomali (es. materiali diversi dalla carta), si può allegare una fotografia nel verbale di pubblicazione.
Il verbale di pubblicazione
È un atto pubblico redatto dal notaio con due testimoni, ai sensi dell’art. 620 c.c. e dell’art. 60 L.N.
Deve contenere:
- la descrizione dello stato del testamento;
- la riproduzione del suo contenuto (completa o per estratto);
- l’indicazione dell’apertura, se era sigillato;
- l’allegazione obbligatoria della scheda testamentaria e dell’estratto dell’atto di morte.
Ogni foglio e mezzo foglio della scheda è sottoscritto.
Il verbale è iscritto come atto inter vivos (repertorio e raccolta).
2. Testamento pubblico
Il testamento pubblico è redatto dal notaio in forma di atto pubblico, in presenza di due testimoni (art. 603 c.c., art. 2700 c.c.).
Il notaio raccoglie le dichiarazioni del testatore e redige il documento che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i presenti.
Il testamento pubblico è utilizzato con minore frequenza rispetto al testamento olografo dal momento che comporta maggiori oneri dal punto di vista economico. Per alcuni soggetti, tuttavia, diviene la forma di testamento obbligata. Infatti, i soggetti che siano per qualsiasi motivo impossibilitati o incapaci di scrivere o sottoscrivere non possono redigere un testamento olografo.
È vero, tuttavia, che il testamento pubblico, fermo restando il principio di parità delle forme testamentarie, offre alcuni vantaggi da non sottostimare: offre maggiore certezza giuridica ed assicura la conservazione delle disposizioni testamentarie.
Infatti, mentre il testamento olografo può essere redatto autonomamente dal testatore, con il rischio giustificato di non riuscire a tradurre in termini giuridici la propria volontà, il testamento pubblico viene necessariamente ricevuto dal notaio che è in grado di tradurre la volontà del testatore in disposizioni testamentarie puntuali che non diano spazio a future interpretazioni distorte della volontà del de cuius quando questa non è più purtroppo ripetibile.
Inoltre, il testamento olografo, a meno che non sia depositato presso un notaio, può essere più facilmente smarrito o andare erroneamente distrutto.
Alla morte del testatore il notaio riceve un atto di passaggio al fascicolo degli atti tra vivi (art. 61, co. 4 L.N.) nel cui verbale allega l’originale del testamento e l’estratto dell’atto di morte (art. 75 R.N.)
3. Testamento segreto
Il testamento segreto unisce elementi privatistici e pubblicistici. Si tratta di una forma estremamente rara di testamento della quale, tuttavia, s’intendono offrire qui gli elementi essenziali per amor di completezza.
È disciplinato dagli artt. 604 e 605 c.c.
Si compone di due parti:
- la scheda testamentaria, redatta (anche non dal testatore) e sottoscritta dal testatore;
- il verbale di ricevimento, redatto dal notaio alla presenza di due testimoni.
I due documenti costituiscono un unico atto complesso: la scheda non è un allegato, ma parte integrante del testamento.
Generalmente il verbale di ricevimento è redatto sulla scheda debitamente sigillata con la ceralacca. Se il testatore consegna al notaio un testamento già sigillato, il notaio deve sigillare esternamente la busta su cui redige il verbale.
In caso contrario, il testamento potrebbe essere sostituito: il sigillo esterno è quindi indispensabile.
La data del testamento segreto coincide con quella del verbale di ricevimento.
Se la scheda reca una data diversa, essa rileva solo se, in seguito al ritiro, la scheda vale come testamento olografo.
Ritiro del testamento segreto
Il testatore può ritirare il testamento segreto (art. 608 c.c.).
Il ritiro comporta revoca del testamento (art. 685 c.c.), salvo che la scheda, per forma e contenuto, valga come olografo.
Il ritiro è un atto giuridico in senso stretto: rileva il comportamento di ritiro, non la volontà di revocare.